Nota a Tribunale di Alessandria del 14 Agosto 2020 n.480 del 2020
Con la sentenza in commento (reperibile alla sezione documenti e sentenze in ordine cronologico) il Tribunale di Alessandria in tema di fideiussore consumatore stabilisce che:
1) la deroga all’art. 1957 cc costituisce clausole vessatoria
2) in caso di consumatore la specifica approvazione ex art. 1341 cc non è sufficiente perché va applicato l’art. 34 comma 4 D. LGS 206/2005 che prevede che il soggetto professionista dimostri la specifica trattativa individuale (inversione dell’onere della prova)
3) la deroga al 1957 cc, in quanto clausola vessatoria, se non oggetto di specifica trattativa individuale, è NULLA
4) per evitare la decadenza dall’impegno fideiussorio ex art. 1957 cc è necessaria azione giudiziaria del creditore nei confronti del debitore principale
5) nessun rilievo va posto sulla qualificazione del contratto in termini di fideiussione o di contratto autonomo in tema di applicabilità dell’art. 1957 cc perché norma a tutela di ogni garante e certamente applicabile quando le parti lo richiamano nel contratto (anche per escluderne l’operatività!).
Decisione lineare e corretta in armonia con un consolidamento della tutela del garante.
Importante è quindi capire se il cliente / garante sia o meno consumatore e se la decadenza 1957 cc possa liberarlo dalla fideiussione, come accade se la Banca non abbia iniziato e proseguito le azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito.
Avv. Gladys Castellano
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