Il Tribunale di Milano prende il coraggio a 4 mani ed effettua il rinvio pregiudiziale (tanto atteso) alla CGUE in merito alla possibilità, negata dal diritto italiano, di consentire al GE (giudice dell’esecuzione) la valutazione della vessatorietà di un contratto di fideiussione per l’ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto dal Fideiussore Consumatore e quindi in sostanza di bloccare l’esecuzione.

Il Tribunale di Milano, in estrema sintesi e rinviando alla domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice redattore (PDF sul sito www.fideiussioninulle.it), dopo una disamina:

  1. della normativa interna (codice del consumo) in tema di nullità delle clausole vessatorie
  2. della direttiva 93/13 e in particolare dell’art. 7.1 che impone agli Stati membri di fornire al Consumatore mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserimento di clausole abusive nei contratti
  3. dell’art. 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione europea che prevede il diritto ad un ricorso effettivo per l’ipotesi di violazione di diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione
  4. della qualifica di consumatore del fideiussore esecutato nel procedimento da cui trae origine il rinvio (socio non amministratore della società garantita con una quota del 22% del capitale sociale)
  5. della normativa nazionale in tema di decreto ingiuntivo non opposto
  6. della giurisprudenza interna in tema di giudicato implicito sulla validità del titolo posto alla base di un’ingiunzione non opposta (Cass. 28318/2017 e SU n.26242/2014)
  7. sui poteri concessi al GE dalla legislazione interna e limitati alla valutazione esclusiva dell’esistenza del un valido titolo esecutivo per tutta la durata del processo, valutazione che non può tuttavia estendersi – per l’ipotesi di titolo esecutivo giudiziale –  al “contenuto intrinseco” dello stesso
  8. del mutamento anche della giurisprudenza della CGUE in tema di configurabilità di Consumatore del Fideiussore (per l’ipotesi in cui presti la garanzia per motivi non attinenti alla propria sfera professionale)
  9. dell’evoluzione della giurisprudenza della CGUE in tema di tutela del Consumatore e di crescenti obblighi imposti al Giudice nazionale di assicurare tutela al Consumatore anche in assenza di iniziativa da parte dello stesso
  10. dell’evoluzione della giurisprudenza della CGUE (che il Giudice remittente scorge) in merito alla superabilità del giudicato con riferimento alla tutela del Consumatore, almeno per l’ipotesi in cui non si sia svolto un contraddittorio specifico sulle nullità a tutela dello stesso

Il Tribunale quindi, dopo aver attentamente dato conto di quanto sopra sintetizzato pone alla CGUE le seguenti

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

a) “Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, allorquando il consumatore, avuta consapevolezza del proprio status (consapevolezza precedentemente preclusa dal diritto vivente), richieda di effettuare un simile sindacato

b) “Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che, a fronte di un giudicato implicito sulla mancata vessatorietà di una clausola contrattuale, preclude al giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere su un’opposizione all’esecuzione proposta dal consumatore, di rilevare una simile vessatorietà e se una simile preclusione possa ritenersi esistente anche ove, in relazione al diritto vivente vigente al momento della formazione del giudicato, la valutazione della vessatorietà della clausola era preclusa dalla non qualifìcabilità del fideiussore come consumatore

Un primo importantissimo passo verso la tutela del Fideiussore Consumatore è stata effettuata.

Ovviamente, data l’estrema importanza di questa pronuncia, si chiede a tutti la massima diffusione della pendenza di tale questione, onde cercare di ottenere una sospensione delle procedure in corso in attesa che si pronunci la CGUE (presumibilmente alla fine del 2020).

Avv. Gladys Castellano

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