Riflessioni su CGUE C-407/2018
La CGUE non si ferma e arriva ancora a tendere la mano al Consumatore.
Lo fa nell’unico modo consentito, ossia SU RICHIESTA DI UN GIUDICE DELL’ESECUZIONE (il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE).
Questa volta abbiamo un solerte Giudice dell’esecuzione sloveno che va ad interrogare i Giudici di Lussemburgo, perché non si dà pace di non poter intervenire su un mutuo redatto da un Consumatore, mediante atto notarile, che è, come in Italia, titolo esecutivo, il quale mutuo contiene clausole abusive.
Il Giudice sloveno non può, secondo il proprio diritto, intervenire e fermare l’esecuzione d’ufficio, ma non si arrende e CON CORAGGIO va a chiedere ai Supremi Giudice dell’Unione europea se la propria legislazione, che gli lega le mani, sia conforme alla direttiva 93/13, che prevede la tutela effettiva a favore del Consumatore.
I Giudici di Lussemburgo con una decisone molto ben argomentata, gli tolgono le catene.
Nella sentenza emessa il 26 Giugno scorso infatti (C-407/18 scaricabile nel link sotto l’articolo) la CGUE afferma a chiare lettere che deve essere consentito al Giudice dell’esecuzione, in attuazione della direttiva richiamata, fermare anche d’ufficio l’esecuzione intrapresa sulla base di un titolo che contenga clausole abusive, anche se, secondo gli ordinamenti interni, detto diritto di sospendere l’esecuzione gli sia negato espressamente.
Il principio richiamato è quello contenuto nell’art. 7 paragrafo 1 della Direttiva 93/13/CEE laddove si IMPONE agli stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori.
Precisa la Corte che nel compiere questa attività di dissuasione gli stati membri devono prevedere modalità che non rendano impossibile o eccessivamente oneroso l’esercizio dei diritti attribuiti ai Consumatori dal diritto dell’Unione.
Gli stati membri devono prevedere tutele EFFETTIVE.
Ancora una volta la CGUE ribadisce che deve essere consentito nell’ambito del procedimento di ingiunzione o in quello di ESECUZIONE DELL’INGIUNZIONE, un controllo d’ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi.
Al Consumatore deve essere garantita una tutela giurisdizionale effettiva, che deve comprendere la possibilità di impugnare il contratto anche nella fase dell’esecuzione forzata, e ciò a condizioni processuali ragionevoli, in modo che l’esercizio del diritto non sia soggetto a condizioni IN PARTICOLARE RELATIVE A TERMINI E COSTI, che rendano l’esercizio del diritto gravoso.
La Corte giunge infine a sollecitare i propri Colleghi, i Giudizi nazionali degli Stati membri, a modificare (leggi DISOBBEDIRE) un’eventuale giurisprudenza contraria nei propri Stati, laddove detta giurisprudenza risulti incompatibile con le finalità volute dalla Direttiva (la finalità è di dissuadere dall’inserimento di clausole abusive).
La Corte richiama UN OBBLIGO dei Giudizi nazionali di applicare le proprie disposizioni interne in modo conforme al diritto dell’Unione, anche se vi sia nel proprio Stato una costante interpretazione contraria.
Fin qui la Corte.
Veniamo a noi e alle applicazioni pratiche di questa sentenza.
1) IL DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO DAL CONSUMATORE
Se il Consumatore non si oppone al decreto ingiuntivo è noto che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione si formi il giudicato implicito sulla validità del contratto (la fideiussione per le materie che tratto).
Ne consegue che allo stato i Giudici dell’esecuzione ritengano di “avere le mani legate” in merito all’esecuzione del titolo non opposto e quindi neghino la tutela al fideiussore consumatore.
Non mi dilungo su questo aspetto, per aver già scritto, in due distinti articoli (http://gladyscastellano.it/2019/03/01/figli-di-un-dio-minore-per-quanto-tempo-la-tutela-del-fideiussore-consumatore/ e http://gladyscastellano.it/2018/11/12/1177/)
In questa sede segnalo che la CGUE ribadisce che se la tutela del Consumatore, prevista dai singoli ordinamenti, è soggetta a TERMINI E COSTI non è da considerarsi tutela effettiva.
Ebbene il decreto ingiuntivo emesso a danno del Fideiussore può opporsi NEL TERMINE di 40 giorni dalla notifica e con COSTI a carico del Consumatore.
Certo che il Fideiussore consumatore potrebbe ottenere tutela, ma dovrebbe opporsi al decreto nei 40 giorni con costi alcune volte troppo gravosi (e io che faccio l’avvocato lo so per certo, basti calcolare l’importo del contributo unificato… più di uno stipendio mensile solo quello).
Non è tutela effettiva.
Attendiamo quindi un solerte Giudice dell’esecuzione italiano che faccia un rinvio alla Corte di Giustizia, per abbattere il dogma del giudicato quando trattasi di Consumatore.
2) LA FIDEIUSSIONE CONTENUTA NEL CONTRATTO DI MUTUO O IN ALTRO ATTO NOTARILE
Il Fideiussore consumatore che abbia sottoscritto la fideiussione all’interno del contratto di mutuo notarile erogato a soggetto diverso (sia esso società sia persona fisica), sulla base di questa sentenza, potrà proporre opposizione all’esecuzione, facendo valere la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto di garanzia.
Il Giudice dell’esecuzione, dal conto suo, potrà (leggi DOVRÀ) intervenire anche d’ufficio qualora ravvisi la presenza di clausole abusive.
Sono abusive le clausole del pagamento a prima richiesta, le clausole che sanciscono l’impossibilità di opporre eccezioni e le clausole di deroga a far valere la decadenza, in caso di mancato esercizio da parte del creditore nei confronti del debitore principale, dell’azione giudiziaria entro i sei mesi previsti dall’art. 1957 cc.
E’ quindi vessatoria anche la clausola di deroga all’art.1957 cc.
In conclusione a queste brevi note vorrei rivolgermi ai Giudici.
Il diritto che ci troviamo ad applicare in questo contesto storico è diverso da quello che abbiamo studiato all’Università e per superare i nostri concorsi ed esami.
È necessario che tutti facciamo uno sforzo per adeguare la nostra legislazione ai principi del diritto dell’Unione.
Ogni SINGOLO Giudice è chiamato a fare questo sforzo, perché OGNI SINGOLO GIUDICE è custode del diritto dell’Unione.
Ognuno di voi ha un compito importantissimo e noi confidiamo in voi.
Dovete farlo anche senza istanza di parte, perché tantissimi Consumatori non hanno neanche la possibilità di rivolgersi a voi, perché o non conoscono i propri diritti o non hanno la capacità economica per affrontare un giudizio.
Non ci deludete.
Grazie
Avv. Gladys Castellano
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